Home



Applicazione della legge 164 /1982


La legge 164 si applica ai cittadini Italiani senza limite minimo o massimo di età
La legge prevede due iter processuali: un primo procedimento viene instaurato per ottenere l’autorizzazione da parte del Tribunale del proprio Comune di residenza ad adeguare i propri caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico; un secondo procedimento, successivo all’operazione, fa sì che il Tribunale, accertato l’avvenuto adeguamento dei caratteri sessuali, disponga la rettificazione di attribuzione di sesso con conseguente cambiamento del nome proprio, ed ordini all’ufficiale di stato civile del Comune di nascita di rettificare l’atto di nascita.

Procedimento per l’autorizzazione al trattamento chirurgico

Il soggetto interessato, rappresentato da un suo legale di fiducia, deve presentare un ricorso al proprio Tribunale di residenza in cui richiede l’autorizzazione ad adeguare i propri caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico. In caso di preesistente matrimonio del richiedente il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli. La domanda, che viene inviata d’ufficio al Pubblico Ministero, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a)Certificato di residenza
b)Certificato di stato civile
c)Copia integrale dell’atto di nascita (è sull’atto di nascita che viene specificato il sesso)
d)Certificati medici
La richiesta del cambio di nome con l’indicazione di quello prescelto deve essere inserito in questa domanda.
Il Giudice istruttore alla prima udienza in cui compare il richiedente, quando lo ritiene necessario, dispone una perizia medico-legale per accertare le condizioni psico-sessuali. La perizia non è obbligatoria, non viene disposta quando la domanda è corredata da documentazione sanitaria redatta da strutture pubbliche (ospedali) ed è considerata esauriente dal Giudice. Viene, invece, di solito, disposta in caso di precedente matrimonio o in presenza di figli.
In seguito all’esame della perizia, se disposta, o della documentazione sanitaria il Tribunale se lo ritiene necessario autorizza con sentenza l’adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico-chirurgico.

Procedimento per la rettificazione di sesso e cambio del nome

In seguito all’operazione deve essere proposto un secondo ricorso al Tribunale di residenza in cui si richiede che venga disposta la rettificazione dell’attribuzione di sesso anagrafico e il cambio di nome. Questo ricorso deve ugualmente essere notificato all’eventuale coniuge e ai figli, e deve contenere oltre la documentazione sopracitata la cartella clinica o l’attestazione medica, proveniente da strutture pubbliche, dell’effettivo avvenuto adeguamento. Il Giudice, qualora lo ritenga necessario per carenza di documentazione, può disporre una seconda perizia medico-legale.
In seguito all’accertamento dell’avvenuto intervento il Tribunale dispone la rettificazione dell’attribuzione di sesso anagrafico e il cambiamento del nome, ordinando all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita l’annotazione civile.
La sentenza di rettificazione provoca lo scioglimento del matrimonio preesistente, la pronunzia del divorzio può avvenire contestualmente alla sentenza di rettificazione.
La legge stabilisce che in seguito alla rettificazione di sesso nessuna traccia debba permanere circa il sesso ed il nome originarii a salvaguardia del futuro inserimento nei rapporti sociali e lavorativi. In realtà solo la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, curricola scolastici ed accademici, attestati accademici, certificazioni, abilitazioni non sempre possono essere compilati con i nuovi dati anagrafici, perche si è trattato di realtà episodiche, o perchè pur essendo le attestazioni ancora valide sono state emesse da istituzioni estinte, il tutto con grave pregiudizio della privacy.
Problema ancor più scottante e complesso è quello dell’affidamento dei figli nel caso in cui uno dei due genitori abbia cambiato sesso. La questione, estremamente delicata andrebbe affrontata con l’aiuto di una terapia psicologica che coinvolga genitori e figli. Fondamentale sarebbe un processo di sensibilizzazione e informazione delle autorità giudiziarie sulla questione transessuale dal momento che spesso viene impedito al transessuale persino il diritto di visita ai propri figli. Positivamente si registra un cambiamento di orientamento nel caso di affidamento o adozione di minori nel caso in cui uno dei due coniugi sia un transessuale.



2008 © Libellula 2001
Dichiarazione ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62 "Questo sito non èun prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare, essendo gli aggiornamenti effettuati senza scadenze predeterminate o regolari e consistenti in sole migliorie e approfondimenti a quanto già pubblicato senza rinnovare completamente i contenuti precedenti.
Webmaster