Home



Norme di attuazione della legge 14 aprile 1982,n.164, concernenti:

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Art.1
Attvità di consulenza

1. L’attività di consulenza di cui all’articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n.164, gli accertamenti di cui all’articolo 3 della medesima legge, l’assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati ed un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico-chirurgici, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori familiari pubblici e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1976, n.15.

2. La guinta regionale é autorizzata a stipulare atti di convenzione con le strutture di cui al precedente comma autorizzando anche l’istituzione di corsi di qualificazione del personale ai fini delle prestazioni di cui al precedente comma.

Art.2
Trattamento medico-chirurgico

1. La Regione fornisce l’assistenza medico-chirurgica necessaria alla rettificazione di sesso e alle conseguenti modificazioni di ordine estetico nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale.

2. A tal fine è istituito, di concerto con l’unità sanitaria locale RM/10, presso l’ospedale S. Camillo in Roma il servizio per la modificazione dei caratterisessuali,collegato alla divisione di urologia dell’ospedale. L’unità sanitaria RM/10, entro novanta giorni dalla promulgazione della legge trasmettera alla Regione per successivi adempimenti la pianta organica del servizio comprendente figure mediche specialistiche (chirurgia plastica, chirurgia urologica, endocrinologia) e personale infermieristico e di assistenza numericamente adeguato e debitamente selezionato.

3. La Giunta regionale, alla fine del primo anno di funzionamento del servizio verifica i livelli di attività del servizio e la sua rispondenza alle esigenze dell’utenza prendendo gli opportuni provvedimenti di programmazione su scala regionale.

Art.3
Rimborsi

1. La Regione rimborsa fino ad un massimo del 50 pre cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per interventi di rettificazione del sesso sulla base di una autorizzazione ottenuta ai sensi della legge n.164 del 1982.

2. Il regolamento di attuazione di quanto previsto al comma precedente viene deliberato dal consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

Art.4
Norme transitorie

1. Fino alla effettiva entrata in funzione del servizio per la modificazione dei caratteri sessuali di cui al precedente articolo 2, la Regione rimborsa fino al 100 percento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi di rettificazione del sesso ai sensi della legge n.164 del 1982.

2. per il primo anno di entrata in vigore della presente legge e in attesa dell’adeguamento dei consultori pubblici alle finalità di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l’A.I.E.D. (Associazione italiana per l’educazione demografica) per la fornitura gratuita delle consulenze di cui al precedente articolo 1.

Art.5
Norme finanziarie

1. La spesa relativa alle prestazioni sanitarie previste ai precedenti articoli 3 e 4, per un ammontare complessivo previsto in L.500 milioni, graverà alla relativa copertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 maggio 1990

LANDI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1990.



2008 © Libellula 2001
Dichiarazione ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62 "Questo sito non èun prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare, essendo gli aggiornamenti effettuati senza scadenze predeterminate o regolari e consistenti in sole migliorie e approfondimenti a quanto già pubblicato senza rinnovare completamente i contenuti precedenti.
Webmaster